Art. 9.
(Divieto di istituzione di nuovi livelli
di rappresentanza).

      1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

      «È vietata l'istituzione di enti o di organi di rappresentanza politica, territoriale o istituzionale a dimensione interregionale, infraregionale o regionale.
      Le funzioni amministrative che non possono essere svolte dai singoli Comuni, dalle Città metropolitane o dalla Regione devono essere attribuite ad associazioni di Comuni che si avvalgono esclusivamente degli uffici e del personale dei Comuni associati».

 

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